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Descrizione
La TA.R.S.U. è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono pertinenze di abitazioni civili, delle aree a verde e delle aree comuni del condominio.
Il soggetto passivo della TA.R.S.U. è l’occupante e il detentore di locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso.
Sono quindi soggetti passivi:
- il proprietario dell’immobile
- l’usufruttario
- il comodatario
- l’affittuario
- l’occupante (essendo sufficiente disporre materialmente della cosa)
L’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è correlata all’abitabilità, bensì alla potenzialità di produzione di rifiuti.
Il contribuente può fornire la prova che si tratta di locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali condizioni siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Sia per l’inizio che per la fine dell’occupazione di immobili o aree soggette al pagamento è sempre necessario presentare dichiarazione all’ufficio competente.
La mancata presentazione della denuncia di cessazione comporta il pagamento della tassa anche per le annualità successive, a meno di presentare prove oggettive della mancata occupazione e fornire il nominativo del subentrante.
La TA.R.S.U viene pagata ogni anno a seguito del recapito dell’avviso. Il pagamento avviene tramite bollettino.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507
Collegamenti
Ufficio Tributi (vedi orario)
Cessazione TARSU
Denuncia TARSU
Variazioni TARSU
Documenti e Allegati
Documenti allegati
DELIBERA APPROVAZIONE TARSU 2011 (21,76 KB - Pubblicato il 18/05/2020)
ALIQUOTE TARSU DAL 01.01.2011 (5,37 KB - Pubblicato il 18/05/2020)
Pagina aggiornata il 16/02/2024
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