In caso di dimenticanza il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ente, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue: Omesso o parziale versamento ICI -sanzione pari al 3% dell'imposta ancora dovuta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza; -sanzione pari al 3,75% dell'imposta ancora dovuta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI dell'anno successivo; Omessa presentazione dichiarazione ICI -sanzione pari al 10% dell'imposta ancora dovuta in base a dichiarazione tardivamente prodotta (con un minimo di euro 5,10) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni; Presentazione di dichiarazione ICI infedele o inesatta -sanzione pari al 6,25% dell'imposta ancora dovuta in base a dichiarazione rettificativa se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI dell'anno successivo. Oltre alle sanzioni di cui sopra sono dovuti anche gli interessi, calcolati sulla sola imposta e con maturazione giorno per giorno, al tasso legale (3% annuo dal 1/1/2002 fino al 31/12/2003, 2,5% annuo dal 1/1/2004, 3% annuo dal 1/1/2008, 1% annuo dal 1/1/2010, 1,5% annuo dal 1/1/2011 ), computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.
La Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010) riduce le misure sanzionatorie previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, modificate dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Queste sono le riduzioni previste per le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, dal 1° febbraio 2011: 1/10 del minimo la misura della sanzione applicabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; 1/8 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 1/10 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
L’Ufficio Tributi del Comune di Cravanzana è a disposizione per chiarimenti.