La dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche (modello unico informatico MUI).
La presentazione della dichiarazione è richiesta quando: •GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA. Ad esempio i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti. •GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI: immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data: assegnazione divisionale a conto di futura divisione, conferma (quando previsto da leggi speciali), cessioni di beni ai creditori, cessioni di diritti reali a titolo gratuito, convenzioni matrimoniali, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, divisioni, donazioni, permuta, prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti di cui all’art. 1197 del codice civile, quietanza con trasferimento di proprietà, retrocessione, ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile, riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile, rinunzia di legato, acquisto di legato, costituzione di fondo patrimoniale per testamento. •IL COMUNE NON E’ IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. Le fattispecie più significative sono: l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria, l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile, il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa, l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato, l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria, l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio, l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI, etc.
L’Ufficio Tributi del Comune di Cravanzana è a disposizione per chiarimenti.